IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
                          (Sezione Quarta) 
 
     Ha pronunciato la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 367 del 2012, proposto da: Nunzio  Ferone,  Michele
Scarpato, Salvatore  Colella,  Orlando  Di  Muro,  Giuseppe  Petrone,
Massimo Iodice,  Massimiliano  Senarcia,  Francesco  Paolo  Morvillo,
Giovanni Iacomino, Paolo Esposito, Cito Accennato, Ettore Monfrecola,
Vincenzo Iardelli, Onofrio Polverino,  Bernardo  Polverino,  Pasquale
Cicatiello,  Paolo  Ruoppo,  Ivan  Canallo,  Claudio   Lizza,   Marco
Spallaccio, Fabrizio Grillo,  Gianluca  Tomeo,  Enrico  Di  Vernieri,
rappresentati e difesi dagli avv.  Angelo  Vittorio  Antonio  Giunta,
Angelo Coppola, con domicilio in Napoli, Segreteria Tar Campania; 
    Contro    Ministero    dell'Interno-Dipartimento    Vigili    del
Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e  difeso  per
legge  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,  domiciliata   in
Napoli, via Diaz, 11; 
    Per l'annullamento  della  nota  del  Ministero  dell'interno  n.
22803/2011 avente  ad  oggetto  diniego  della  piena  corresponsione
dell'indennita' di immersione, di cui alla legge 573/1967. 
    Di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui
la circolare n. 36 del  2  dicembre  1996  della  Direzione  generale
protezione civile e la  nota  INPDAP  Direzione  centrale  previdenza
Ufficio I pensioni del 5 aprile 2011 n. 1516. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'Interno - Dipartimento  Vigili  del  Fuoco-Soccorso  Pubblico  -
Difesa Civile; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  27  novembre  2013  il
Cons.  Anna  Pappalardo  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    I ricorrenti in epigrafe espongono di essere  tutti  appartenenti
al  nucleo  sommozzatori  dei  Vigili  del  Fuoco,  operativi   nella
Direzione regionale per la Campania,  in  possesso  del  brevetto  di
sommozzatore, e richiedono  la  corresponsione  della  indennita'  di
immersione di cui all'art. 1 legge 537/1967, nella stessa  misura  di
analoghe organizzazioni civili e militari subacquee. 
    Si e' costituito in giudizio il Ministero intimato, sostenendo la
infondatezza della domanda nel merito. 
    Con ordinanza istruttoria n. 3625 in data  15  maggio  2013  sono
stati   richiesti   chiarimenti    all'amministrazione    resistente.
L'ordinanza e' rimasta ineseguita 
    Alla pubblica udienza del 27 novembre 2013 il  ricorso  e'  stato
ritenuto in decisione 
    In via preliminare, giova ribadire la giurisdizione esclusiva, in
subiecta materia, del Giudice  Amministrativo  in  forza  della  c.d.
«ripubblicizzazione», a partire dal 1 gennaio 2006, del  rapporto  di
impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco (v. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 3  maggio  2006,  n.  3095);  ed
invero, il Corpo dei vigili del fuoco e' stato posto,  con  legge  30
settembre  2004  n.  252,  attesa  la  peculiarita'  delle   funzioni
attribuite, nel compatto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art. 3
d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 1-bis, in forza del quale «in deroga
all'art. 2 commi 2 e 3, il rapporto di impiego del  personale,  anche
di livello dirigenziale, del corpo dei vigili del fuoco,  esclusi  il
personale volontario previsto dal regolamento di  cui  al  d.P.R.  in
data 2 novembre 2000 e il  personale  di  leva,  e'  disciplinato  in
regime   di   diritto   pubblico   secondo   autonome    disposizioni
ordinamentali», con la conseguenza che le relative  controversie,  in
base al combinato disposto degli artt. 3 e 63 del  citato  d.lgs.  n.
165 del 2001, risultano certamente devolute  alla  giurisdizione  del
giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 14 marzo  2006,  n.
1349); 
    Si tratta nella sostanza di una  domanda  di  accertamento  della
spettanza dei benefici  in  questione,  che  prescinde  dalle  regola
proprie di una azione impugnatoria, e non rimane  soggetta  ad  alcun
termine   decadenziale,   sicche'   e'   infondata   l'eccezione   di
irricevibilita' sollevata dalla difesa erariale. 
    Con sentenza parziale e' stata decisa la  questione  relativa  ad
altra  indennita'  contestualmente  richiesta  (cd.   indennita'   di
navigazione), disponendo contestualmente lo  stralcio  della  domanda
relativa alla corresponsione della  indennita'  di  immersione  nella
stessa misura erogata al personale delle Forze Armate. 
    Il Collegio ritiene di sollevare, con riferimento a tale domanda,
di ufficio, questione di legittimita' costituzionale  nei  sensi  che
seguono. 
    Quanto alla indennita' di immersione, occorre  precisare  la  sua
evoluzione normativa. 
    Viene in rilievo la richiesta dagli operatori vigili del fuoco in
servizio  presso  i  nuclei  sommozzatori   di   avere   riconosciuta
l'erogazione della medesima indennita' corrisposta al resto dei Corpi
dello Stato dotati di natanti ed attrezzature per tutela,  ricerca  e
soccorso in ambienti acquatici, in particolare della Polizia di Stato
e del Corpo forestale dello Stato. 
    Va premesso che l'art. 1 della legge 9 luglio 1967 n. 573 prevede
l'estensione delle indennita' di immersione  delle  Forze  armate  al
personale sommozzatore dei vigili del fuoco. 
    Tuttavia la stessa viene corrisposta secondo l'assunto attoreo in
misura  nettamente  inferiore   a   quanto   percepito   dai   nuclei
corrispondenti delle Forze Armate e della Polizia. 
    In  proposito  la  difesa  dell'amministrazione  non  nega   tale
circostanza, ma rileva che solo previo  intervento  legislativo,  che
preveda  la  necessaria  copertura  finanziaria,  la   contrattazione
integrativa  puo'  incrementare  la  misura   della   indennita'   di
immersione percepita  dagli  operatori  subacquei  (cosi'  come  gia'
avvenuto in parte per effetto della autorizzazione di spesa specifica
prevista dalla legge 23 dicembre 2003 n. 350). 
    Va premesso che,  con  l'intento  di  pervenire  all'allineamento
dell'ordinamento dei vigili del fuoco con quello del personale  degli
altri  Corpi  di  polizia,  il  d.lgs.  217/2005  ha   previsto   una
strutturazione  dei  ruoli,  delle  qualifiche   e   dei   meccanismi
retributivi  analoga  a  quella  delle  Forze  dell'ordine,  tale  da
permettere l'adeguamento  economico,  da  conseguire  successivamente
attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. 
    Le disposizioni recate dal capo VI (artt. 34-38) istituiscono, in
applicazione del criterio direttivo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera  a),  della  legge  di  delega,  il  comparto   autonomo   di
negoziazione "vigili del fuoco e soccorso pubblico" e disciplinano il
procedimento negoziale per la definizione degli aspetti  economici  e
di determinati aspetti giuridici del rapporto d'impiego del personale
non direttivo e non dirigenziale. 
    Le disposizioni del capo VI del d.lgs. n. 217 presentano numerose
analogie con quelle contenute nel d.lgs. 195/1995, che  disciplina  i
procedimenti negoziali del personale non  dirigente  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della  polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), delle Forze di  polizia
ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo  della  guardia
di finanza) e delle Forze armate. 
    Le materie oggetto del procedimento  negoziale  (dettagliatamente
indicate dall'art. 36) sono, tra le altre: il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio. 
    Non vi e' dubbio che si sia operata una sorta di  delegificazione
della disciplina del rapporto di impiego del personale in  questione,
prescrivendo - a tale fine - l'emanazione di decreti  del  Presidente
della Repubblica a seguito di accordi sindacali. In  particolare,  ha
riconosciuto "oggetto di contrattazione" tutte  le  materie  nel  cui
ambito  figura  anche  "il  trattamento  economico  fondamentale   ed
accessorio", 
    I  ricorrenti  invocano  l'estensione   a   loro   favore   delle
disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 78/1983. 
    La richiesta dei ricorrenti di ottenere in via interpretativa  il
riconoscimento di siffatta indennita' non  puo'  essere  accolta,  in
quanto deve essere il Legislatore ad intervenire ed a porre le regole
di condotta per la P.A. con norme ad hoc inserite nell'ordinamento di
settore. 
    Ritiene tuttavia il Collegio di sollevare di ufficio questione di
legittimita' costituzionale della normativa vigente,  e  segnatamente
dell' artt. 9 della legge n. 78/1983 per violazione degli artt. 3, 36
e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono  il  diritto
dei sommozzatori dei VV.FF. di percepire, nella stessa  misura  delle
altre categorie delle forze armate e dei  corpi  anche  civili  dello
Stato, l'indennita' di immersione. 
    Il Collegio prende le mosse dalla  riforma  dell'ordinamento  del
Corpo Nazionale  dei  VV.FF.  operata  dal  Legislatore  al  preciso,
dichiarato scopo di allineare l'ordinamento dei VV.FF. a  quello  del
personale di altri Corpi dello Stato. 
    Per  questi  ultimi,  il  D.P.R.  n.  78/1983,   con   disciplina
innovativa del previgente  regime,  ha  previsto  e  disciplinato  le
indennita' di impiego operativo,  che  costituiscono  un  trattamento
economico  accessorio  connesso  al  rischio,  ai  disagi   ed   alle
responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti
dal servizio» (art. 2). 
    Tali  situazioni  sono  dettagliate  in  una   molteplicita'   di
previsioni  normative   (artt.   3   -   16),   con   riguardo   alle
specializzazioni ed  alle  attivita'  dei  militari,  ferma  restando
l'attribuzione  di  un'indennita'  di  impiego  operativo  di   base,
consistente in una maggiorazione mensile spettante a tutti i militari
a seconda del grado e dell'anzianita' di servizio (art. 2), Tutte  le
altre  indennita'  -  supplementari  e  le  altre  ordinarie  -  sono
rapportate, in percentuale, agli importi della predetta indennita' di
base. 
    Le indennita' operative, infatti, si distinguono in ordinarie  (o
fondamentali) e supplementari; tra queste ultime e' ricompresa quella
cd. di immersione di cui all'art. 9 per il personale subacqueo. 
    Art.  9:  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali   della   Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare  di
incursore  o  operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso   reparti
incursori   e   subacquei   nonche'   presso    centri    e    nuclei
aerosoccorritori, spetta un'indennita'  supplementare  mensile  nella
misura del 180  per  cento  della  indennita'  di  impiego  operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate  alle  note
a) e b) della predetta tabella. La  stessa  indennita'  supplementare
spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica in  servizio  presso  i  predetti  reparti,
centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di  incursore  o  di
subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 
    L'indennita' di immersione prevista per il personale sommozzatore
e'  stata  progressivamente  aumentata  per  le   Forze   dell'ordine
attraverso i D.P.R. di disciplina del trattamento economico, tra  cui
il  D.P.R.  n.  52/2009.  L'aumento  contrattuale  previsto  per   il
personale dei vigili del fuoco non ha  seguito  analoghi  incrementi,
sino ad arrivare  alla  sperequazione  della  quale  si  dolgono  gli
odierni ricorrenti. 
    Nella sostanza l'amministrazione non contesta il  dato  di  fatto
della sperequazione esistente, evidenziando  che  per  l'applicazione
della disposizione normativa del 1967 si e' avviata una prima fase di
perequazione  per  effetto  delle  risorse  assegnate   dalle   leggi
finanziarie del 2003 e del  2004.  «Tale  indennita'  non  ha  ancora
raggiunto   una    completa    equiparazione    economica    rispetto
all'indennita'  percepita  dal  personale  sommozzatore  di  analoghe
professionalita' di altre organizzazioni dello Stato (circa il 50% in
meno).». 
    In particolare, con l'approvazione della Finanziaria 2003  (Legge
27.12.2002 n.  289),  ai  sensi  dell'art.  33  comma  6  sono  state
assegnate per il personale del Comparto  NVVF  che  espleta  servizio
nautico risorse pari ad euro 1.070.000.  Con  tale  finanziamento  e'
stato riconosciuto il ruolo e la funzione del personale  in  possesso
di brevetto nautico (Padrone di Barca, Motorista Navale e  Comandante
d'Altura) del  Corpo  nazionale  dei  VV.F.  insieme  con  quello  di
sommozzatore e da elicotterista che  gia'  percepivano  un  beneficio
forfettario  chiamato  impropriamente   indennita'   d'immersione   e
indennita' di volo. 
    Il percorso finalizzato al progressivo  allineamento  retributivo
alle Forze di  Polizia  ad  ordinamento  civile  e'  stato  iniziato,
proseguito con la Finanziaria 2004 (Legge 24.12.2003 n.  350  art.  3
comma 156 che ha incrementato le risorse), ma non completato. 
    Con l'art. 23  comma  1  del  CCNL  2002-2005  e'  stato  normato
l'aspetto legato all'istituzione ed erogazione di  un'indennita'  per
il personale che,  in  possesso  dei  relativi  brevetti,  svolge  le
mansioni di Padrone di Barca, Motorista Navale e Comandante  d'Altura
in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. I criteri, le modalita' di corresponsione e la  misura  di
tale indennita' sono stati definiti successivamente in contrattazione
integrativa. 
    Infatti, l'accordo  del  22  novembre  2004,  sottoscritto  dalle
OO.SS. rappresentative e dal Dipartimento dei VV.F., ha  definito  le
modalita'  e  i  criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'   al
personale  del  settore  aeronavigante,  al   personale   specialista
sommozzatore e nautico. Per quest'ultimo si prevede la corresponsione
di un'indennita' individuale mensile lorda pari ad euro 116,55. 
    Dunque, in base alla normativa vigente,  esistendo  un  principio
generico di equiparazione delle  indennita',  poi  pretermesso  dalla
legge n. 78/1983, in quanto non ha  previsto  come  destinatario  dei
benefici il personale dei vigili del fuoco,  e  per  quest'ultimo  la
normativa contrattuale non ha provveduto alla effettiva equiparazione
delle indennita', la domanda di parte non potrebbe trovare ingresso. 
    Sulla rilevanza della questione. 
    La pretesa azionata  deve  essere  esaminata  necessariamente  in
riferimento alla disposizione censurata che - cosi' come formulata  e
stante l'impossibilita' di attribuirle un significato diverso e  piu'
ampio non  consentirebbe  ai  ricorrenti  di  ottenere  la  richiesta
equiparazione dell'indennita' di immersione. 
    Il testo dell'art. 9 legge 78/1983 nella sua formulazione attuale
non contiene,  con  riguardo  ai  soggetti  legittimati  ad  ottenete
l'indennita' in identica misura, previsioni  rilevanti  in  relazione
alla posizione dei sommozzatori dei vigili del fuoco.  Alla  luce  di
tale  quadro  normativo,  il  ricorso  dovrebbe   essere   rigettato,
conseguendone   la   rilevanza   della   prospettata   questione   di
costituzionalita'. 
    Quanto alla non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale  osserva
quanto segue. 
    Non  si  tratta  di  ottenere  in  via  di   sindacato   del   GA
l'annullamento di norme contrattuali, ma di rilevare  una  violazione
di norme primarie  che  disciplinano  la  specifica  materia,  ovvero
palesi illogicita'; - nel caso in esame, la  disciplina  pattizia  ha
stravolto i principi contenuti nella legge del 1967 ,  in  quanto  la
successiva disposizione normativa di cui alla  legge  n.  78  del  23
marzo 1983, non ha previsto espressamente il personale dei vigili del
fuoco tra i beneficiari della propria previsione. Non  giova  opporre
che la mera pubblicizzazione del rapporto di lavoro,  con  pedissequo
allineamento ordinamentale alle  altre  categorie,  non  comporta  in
automatico l'estensione dei medesimi trattamenti retributivi. 
    Se e' vero che tra il personale dei VV.FF. e quello  delle  altre
Forze  armate  esiste,  e  continua  a  permanere,   una   diversita'
funzionale e strutturale che si coglie nel testo stesso della riforma
laddove il Legislatore ha precisato che il rapporto di lavoro, ora di
nuovo in regime di  diritto  pubblico,  resta  comunque  disciplinato
secondo autonome disposizioni ordinamentali, e'  anche  vero  che  ai
fini del presente giudizio tale diversita' non viene in  rilievo,  in
quanto non attiene al proprium della richiesta avanzata. 
    A giudizio del Collegio le differenze ontologiche  esistenti  tra
le menzionate categorie non valgono a differenziare  nello  specifico
la posizione del personale sommozzatore dei  vigili  del  fuoco,  che
svolge compiti di soccorso in condizioni di calamita' pubbliche e  di
incidenti rilevanti, pienamente equiparabili a  quelli  svolti  dalle
Forze dell'ordine in possesso del brevetto di sommozzatore. 
    Pertanto ne' l'estraneita' del personale del Corpo nazionale  dei
VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di  polizia;  ne'
il mantenimento, anche dopo la  ripubblicizzazione  del  rapporto  di
lavoro, di un apposito compatto  di  negoziazione  che  conserva  una
propria  autonomia  rispetto  al  compatto   sicurezza,   valgono   a
giustificare quel vulnus all'art. 3  della  Costituzione  insito  nel
deteriore trattamento che i sommozzatori ricevono per  effetto  della
mancata  equiparazione  al  personale  delle  forze  dell'ordine   in
subiecta materia. Quanto  all'evocato  art.  36  Cost.,  il  Collegio
ravvisa, nella fattispecie, un vulnus al principio di  corrispondenza
della retribuzione alla qualita'  e  quantita'  del  lavoro  prestato
trattandosi di forme indennitarie, accessorie, ma volte a  compensare
un particolare rischio e disagio e quindi incorporate nel concetto di
retribuzione adeguata alla  "qualita'"  del  lavoro  svolto.  Invero,
nonostante le attivita' prestate  dai  vigili  del  fuoco  presentino
un'identita' funzionale per quanto riguarda le finalita' di  pubblica
sicurezza,  e  di  pubblico   soccorso,   vi   e'   una   palese   ed
ingiustificabile disparita' di trattamento retributivo  a  fronte  di
mansioni e responsabilita' in particolare per quanto  qui  interessa,
per  i  sommozzatori  VV.F.:  le  indennita'  di   immersione   della
componente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono  determinate
in maniera completamente diversa  rispetto  agli  altri  Corpi  dello
Stato. 
    La lettura del d.lgs. 2005 secondo il criterio  teleologico,  per
cui il legislatore ha voluto evitare discriminazioni all'interno  del
comparto sicurezza, anche alla luce dell'art. 45, comma 2, del d.lgs.
165/2001 (che espressamente prevede che le amministrazioni  pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti parita' di trattamento contrattuale
e comunque trattamenti non inferiori rispetto a quelli  previsti  dai
contratti collettivi), costituisce un parametro di riferimento per la
questione  di  costituzionalita',  anche  sotto  il   profilo   della
violazione dell'art. 97 Costituzione, inerente al principio del  buon
andamento della P.A. 
    Non  sarebbe  sufficiente   obiettare   in   contrario   che   la
contrattazione collettiva ben puo'  introdurre  innovazioni  rispetto
alla disciplina legislativa vigente in precedenza, per  poi  divenire
oggetto di appositi decreti del Presidente della Repubblica (cfr. - a
livello di principi -Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010,  n.  16038;
Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2008, n. 21062). 
    Ritiene  il  Collegio  che  tale  rilievo  sarebbe  inopponibile,
qualora   la    denunciata    disposizione    normativa    prevedesse
l'equiparazione, quoad indennitate, del  personale  sommozzatore  dei
vigili del fuoco a quelle delle Forze Armate. 
    Invero, anche nel rapporto di lavoro privato, sulla scorta  delle
indicazioni fornite dalla sentenza Corte Cost. n. 103 del 1989, e' da
ritenere che il potere dell'imprenditore di determinare, a parita' di
mansioni,  diversi  livelli  o  categorie  di  inquadramento  non  ha
carattere di pura discrezionalita' e tantomeno di arbitrio,  ma  deve
trovare fondamento in una causa coerente con i principi  fondamentali
dell'ordinamento.  Del  resto,  il  divieto  di  atti  discriminatori
nell'impiego del lavoratore, nell'organizzazione del lavoro  e  nella
gestione del rapporto, anche con specifico riguardo  all'assegnazione
delle mansioni, e' sancito legislativamente negli artt. 15 e 16 dello
Statuto dei lavoratori,  ed,  al  giudice  e'  rimesso  il  controllo
dell'inquadramento dei  lavoratori  nelle  categorie  e  nei  livelli
retributivi in base alle mansioni svolte. Inoltre anche nei  rapporti
privati il diniego originario del principio di parita' di trattamento
nei rapporti privati, ha subito attenuazioni, essendosi  ritenuto  in
varie pronunzie di legittimita'  che  le  eventuali  disparita'  sono
legittime solo se ragionevoli e conformi a buona fede. 
    Nel  rapporto  di  pubblico  impiego  poi   va   considerata   la
finalizzazione dell'attivita' della  p.a.  al  soddisfacimento  delle
esigenze di imparzialita'  e  buon  andamento,  predeterminate  dalla
legge sulla base dei principi costituzionali,  ancorche'  questi  non
impediscano  di  distinguere   fra   la   regolazione   pubblicistica
dell'organizzazione e quella privatistica del rapporto, riservata  al
contratto collettivo. Dall'art. 97 Cost. deriva pertanto  il  divieto
implicito, anche in sede collettiva, di irragionevoli discriminazioni
tali da  compromettere  il  buon  funzionamento  dell'amministrazione
mortificando  senza  valide  ragioni   un   determinato   gruppo   di
lavoratori. La peculiarita' del  contratto  collettivo  del  pubblico
impiego va  ravvisata  infatti  proprio  nel  suo  essere  funzionale
all'interesse pubblico sancito dall'art. 97 Cost. 
    Del resto il principio di parita' di trattamento nel rapporto  di
lavoro pubblico, espresso dal d.lgs. n. 165 del 2001, va  inteso  non
solo  come  obbligo  per  il  datore  pubblico  di  conformarsi  alle
previsioni della contrattazione collettiva ma  come  obbligo  imposto
alle stesse parti sociali cui e' demandato  il  compito  di  definire
mediante  il  contratto  il  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio.  Il  suddetto  principio  comporta  che   nel   caso   di
trattamenti  differenziati   l'elemento   di   discriminazione   deve
risultare in concreto idoneo a giustificare una  disciplina  diversa.
Ne deriva, per  quanto  attiene  alla  corresponsione  di  indennita'
strettamente connesse  all'essenza  della  prestazione  resa,  che  a
parita' di mansioni svolte deve corrispondere la stessa indennita', a
meno che vi sia una ragione idonea a giustificare la differenza. 
    Nel caso, di specie si e' in presenza di una discriminazione  non
sorretta da alcun motivo plausibile. 
    Infatti, non sussiste alcuna proporzionalita' dell'indennita'  in
relazione  al  rischio  e  al  disagio  dell'attivita'.  Si  deve  in
contrario riconoscere, a parita' di funzione  e  attivita'  svolta  -
anche al personale del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  le
medesime indennita' riconosciute al personale del Comparto  sicurezza
e difesa, per il personale sommozzatore. 
    Cio' premesso il Collegio ritiene che sussiste la rilevanza della
questione di costituzionalita'  in  quanto  coinvolge  i  presupposti
normativi su cui si reggono gli atti impugnati, dal  momento  che  il
petitum sostanziale consiste nell'equiparazione  della  misura  della
indennita' di immersione a quella percepita dal personale delle Forze
dell'ordine in possesso di identico brevetto ed  adibito  a  medesime
Mansioni operative. 
    Detta censura ha carattere  preliminare  ed  assorbente  rispetto
alle altre; infatti 
    Va pertanto sollevata questione di costituzionalita' dell'art.  9
legge 1983 n. 78, in riferimento agli artt. 3,36 e  97  Costituzione,
laddove riserva il riconoscimento della indennita' di immersione e la
sua effettiva determinazione esclusivamente al personale delle  Forze
armate e non anche  a  quello  in  possesso  di  analogo  brevetto  e
svolgente identiche mansioni di soccorso e  salvataggio,  dei  vigili
del Fuoco. 
    Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della  Segreteria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
Costituzionale; dispone la notificazione del presente provvedimento -
sempre a cura della Segreteria - alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  ed  alle  parti  in  causa,  nonche'  la  comunicazione  ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.